DOMANDE FREQUENTI
IMPIANTI ELETTRICI
Ogni quanti anni vanno effettuate le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01?


La periodicità delle verifiche è stabilita dal D.P.R. 462/01:
•  due anni nei locali medici (ospedali, ambulatori, studi medici, case di cura, centri estetici, ambulatori veterinari, ecc..), nei cantieri, nei luoghi a maggior rischio incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione
•  cinque anni in tutti gli altri casi
Nel caso vi siano più attività lavorative all’interno di un edificio (ad esempio un centro commerciale al cui interno vi sono negozi di diverse proprietà) chi deve richiedere la verifica di messa a terra: il proprietario della struttura o i singoli datori di lavoro?

Le procedure di cui al DPR 462/01 devono essere attivate non dal proprietario ma da ciascun datore di lavoro perché si tratta di impianti diversi anche se insistono sullo stesso dispersore. Naturalmente è consentito che tutti i datori di lavoro affidino la verifica allo stesso Ente verificatore.
Chi è obbligato a fare effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01?

Tutti i datori di lavoro che in base alla normativa vigente hanno lavoratori o assimilati a “dipendenti”, come i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere, hanno l’obbligo ai sensi del DPR 462/01 di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie di:
- impianti (elettrici) di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
I condomini sono soggetti all’obbligo di verifica della messa a terra?

Nei condomini in cui non sono presenti lavoratori dipendenti, la verifica dell’impianto di messa a terra non è obbligatoria ai sensi del DPR 462/01. Tuttavia, effettuare controlli periodici rappresenta comunque una scelta di tutela e responsabilità, perché consente di:
• garantire la sicurezza degli impianti elettrici per tutti gli occupanti
• ridurre il rischio di guasti, folgorazioni e incendi
• dimostrare che l’amministratore ha adottato tutte le misure possibili per mantenere l’impianto sicuro
Pur non essendo obbligatoria in assenza di dipendenti, la verifica rimane quindi un’opportunità per migliorare la sicurezza e documentare la conformità dell’impianto, a tutela di amministratori e condomini.
Può l’elettricista, se dotato di strumenti idonei, eseguire la verifica?

No, le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPAL. Eventuali verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici non sono da considerarsi valide.
ASCENSORI
Messa in esercizio e immatricolazione degli ascensori e montacarichi in servizio privato


La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

La comunicazione di cui al comma 1 del decreto legislativo 23 Gennaio 2017 nr.23, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto oppure trascorso detto periodo allegando anche la verifica straordinaria di attivazione eseguita dall’Organismo incaricato, secondo art. 2 comma 2bis del decreto legislativo 23 Gennaio 2017 nr.23, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, (ad esempio CERTIFOR Srl) che abbia accettato l'incarico.


L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, il numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Ogni quanti anni vanno effettuate le verifiche periodiche?

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti a sottoporre l’impianto ascensore a verifica periodica ogni 2 anni.
Quando devono essere effettuate le verifiche straordinarie?

Le verifiche straordinarie vanno effettuate nei seguenti casi:
a) In seguito a verifiche periodiche negative dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo e quindi il fermo dell'impianto
b) In seguito ad incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio a persone
c) In seguito a modifiche sostanziali dell'impianto
d) In caso di immatricolazione tardiva dell'impianto
Qual è la procedura da seguirsi in caso di verifica periodica con esito negativo?

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale, al quale l’organismo che ha eseguito la verifica con esito negativo trasmette il prima possibile il verbale emesso, dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dall’Organismo incaricato della verifica periodica, al quale il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.


+39 010 6466259

info@certifor.eu

Richiesta online

L’impresa ha ricevuto risorse del PR FESR Liguria 2021 – 2027 a valere sull’azione 1.2.3 Bando Supporto allo sviluppo di progetti di digitalizzazione nelle MPMI – pos. 1075


© Certifor Srl - Via Federico Avio 2/1 - 16151 Genova (GE) - Italia - P.IVA 02273360996